Retorica dei privilegi e civilta’ dei diritti. Qualche riflessione sull’affaire Pomigliano.
Il dibattito seguito alle vicende di Pomigliano e il (frequentemente) mancato recepimento della sua rilevanza possono ispirare alcune riflessioni che vanno assai oltre la situazione specifica, in particolare a proposito degli atteggiamenti delle diverse realtà sindacali di fronte allo spettro della delocalizzazione. L’idea di accettare o contrastare un peggioramento delle condizioni di lavoro proposto in alternativa al trasferimento di segmenti della catena produttiva, può apparire a una prima lettura, fuori da ogni pregiudizio, una semplice valutazione di opportunità legata alla percezione della propria forza contrattuale – se penso di avere buone possibilità di spuntarla tengo duro, se ritengo che la minaccia sia reale scendo a più miti consigli – riducendo sostanzialmente le diverse scelte a differenti giudizi sugli equilibri in campo.
Questi sono probabilmente i termini in cui la maggior parte del pubblico ha letto l’episodio, secondo la semplicistica e imperante vulgata del legittimo rapporto fra domanda e offerta, che ha fatto passare senza troppo clamore persino il tema della derogabilità di quello che è comunque – giuridicamente – un contratto: c’è da chiedersi come si reagirebbe se qualcuno proponesse la derogabilità dei contratti di vendita o di locazione: “io ti affitto casa, ma in condizioni di picco turistico posso derogare al contratto e piazzarti un ospite in camera.”
Un approccio meno superficiale suggerisce però riflessioni che sarebbe miope liquidare come mere questioni di principio.
Anzitutto, porre di fatto una scelta alternativa fra lavoro o diritti (allo sciopero, alla malattia) – scindendo l’unità dei due termini – significa avvalorare l’idea che il lavoro abbia un valore di per se, a prescindere dalle condizioni in cui viene esercitato. È evidente come una simile posizione sia oggi insostenibile, e che il senso proverbiale di lavoro che nobilita l’individuo si possa riconoscere unicamente in termini di promozione di libertà e dignità. In caso contrario dovremmo includere nel novero qualunque forma di prestazione in cambio del semplice diritto alla sopravvivenza, dalle galee romane al caporalato selvaggio, alla schiavitù nei postriboli.
Accettare di discutere il problema in questi termini vuol dire – culturalmente parlando – cancellare almeno un paio secoli di storia del pensiero occidentale, una responsabilità da cui non può chiamarsi fuori chi pone la scelta né chi ne accetta i termini.
Un secondo elemento di riflessione riguarda invece la dimensione internazionale che viene inevitabilmente chiamata in causa. Assecondare (anche in buona fede e con le migliori intenzioni) la minaccia della delocalizzazione significa accettare implicitamente l’idea che le differenze internazionali nelle condizioni di lavoro (salario, diritti, tutele, sicurezza) vadano risolte al ribasso invece che al rialzo, cioè che di fronte a due paesi caratterizzati da un mercato del lavoro diseguale in termini di diritti e condizioni, la via che di fatto si incoraggia in una ideale prospettiva di equilibrio non sia quella di dare diritti a chi non li ha ma di toglierli a chi ne ha. Una scelta, questa, che pone quantomeno degli interrogativi su come si debba intendere oggi il concetto di attività sindacale in un’ottica globalizzata.
Questi aspetti sono idealmente simmetrici alle sempre più frequenti critiche nei confronti dei sindacati identificati quali difensori di privilegi, un tema che meriterebbe di essere trattato con maggiore serietà rispetto all’enfasi qualunquistica o al rifiuto ideologico con cui normalmente lo si liquida.
È evidente che la chiave necessaria per affrontare ciascun argomento è una definizione preliminare di dove si debba collocare il confine fra diritto e privilegio. Le più significative differenze negli approcci al tema sembrano però caratterizzarsi più sulla natura di questo confine che sulla sua collocazione. È sempre più evidente e diffusa una sorta di relativismo economico secondo cui determinate garanzie sembrano divenire diritti o privilegi unicamente in base alla situazione contingente, alle condizioni finanziarie, all’utile di impresa, di modo che le tutele meritano lo status di diritti in tempi di vacche grasse, per divenire privilegi in una fase difficile. Quali fattori, e in quale misura, debbano di volta in volta definire tale stato di difficoltà (e di conseguenza giustificare le deroghe) è evidentemente assai aleatorio.
A questo tipo di relativismo si contrappone una posizione che rivendica una visione oggettiva, secondo cui determinati diritti (ad esempio quelli legati alla sicurezza, anche in termini di ritmi e condizioni psicofisiche) sono tali sempre, comunque ed ovunque, perché la vita di operaio tailandese o polacco non vale meno di quella di uno tedesco, e se le diverse condizioni non contemplano una tale universalità essa resta comunque un obiettivo da perseguire sul lungo (quanto non sappiamo) termine.
Una rivendicazione di oggettività dunque, che riconosce da un lato diritti intrinsecamente tali anche nelle società più povere, così come è certamente pensabile riconoscere dei privilegi intrinsecamente tali anche nelle società più opulente (ad esempio l’inamovibilità a fronte di reati contro il pubblico interesse).
Il riconoscimento o meno dell’oggettività di taluni diritti è un punto chiave nella valutazione delle diverse posizioni in campo. Ciò che qui si discute non è infatti, naturalmente, la scelta di diverse linee di comportamento sindacale, ma le ragioni con cui e per cui le si sostengono. La rinuncia a un diritto può essere comprensibile se frutto di una sconfitta, di una ritirata strategica o di una scelta a lungo termine, assai meno se si accolgono e si fanno propri i termini di un aut aut intrinsecamente iniquo. È legittimo rinunciare a un obiettivo, assai più discutibile rinunciare a riconoscerlo come tale, poiché ciò mette inevitabilmente in discussione i termini del proprio ruolo sociale.

