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La fine di un matrimonio è sempre un momento doloroso, soprattutto quando questa avviene in una situazione in cui i due coniugi non trovano un comune accordo sulla separazione. A livello normativo si è soliti distinguere tra separazione consensuale e separazione giudiziale. Vediamo brevemente in cosa consistono.

Separazione consensuale

Si parla di separazione consensuale quando i due coniugi stabiliscono con un accordo comune la separazione. Deve dunque esserci tra i due ex sposi un accordo che abbracci tutti gli aspetti relativi alla separazione: diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge, assegnazione immobili, questioni riguardanti la prole).

La separazione consensuale ha inizio con un deposito del ricorso, all’udienza i coniugi devono presenziare entrambi per il tentativo di riconciliazione. La separazione avviene dunque con provvedimento del giudice competente, al quale spetta valutare se siano presenti eventuali specifiche di discriminazione nei confronti di uno dei due coniugi oppure della prole.

Il diritto alla separazione viene formalizzato dal tribunale con il cosiddetto Decreto di Omologa.

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale è invece il procedimento cui i coniugi debbono ricorrere quando non sono in grado di trovare un accordo sulla loro separazione. Il presupposto per accedervi è che si siano verificati « fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole » (art. 151 c.c.).
La separazione giudiziale va introdotta con apposito ricorso, da presentare dinnanzi al Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui risiede o ha domicilio il coniuge contro il quale si agisce.

Il ricorso deve contenente l’esposizione dei fatti su cui la richiesta si fonda. Alla presentazione del ricorso seguirà una causa caratterizzata dall’alternanza di due fasi:

  • una preliminare, davanti al Presidente del Tribunale
  • una di merito, davanti al Giudice istruttore

Compito iniziale del Presidente del Tribunale è tentare la conciliazione fra i coniugi, sentendoli separatamente. Se poi la conciliazione non riesce, il Presidente, sentiti anche i difensori della parti, pronuncia un’ordinanza con la quale adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell’interesse dei coniugi e dei figli della coppia.
Nel caso della separazione giudiziale, in presenza di figli minori ed in mancanza di accordo tra i coniugi, toccherà al giudice dirimere ogni questione relativa all’affido ed al mantenimento economico.
Nell’ipotesi dell’affidamento congiunto, la rappresentanza genitoriale, deve essere esercitata da entrambi i coniugi; ciò sta a significare che essi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla determinazione della residenza abituale; ciò tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle loro aspirazioni; in caso di disaccordo, provvederà il giudice.
In caso di affidamento dei figli ad uno solo dei coniugi (art. 337 quater c.c.), è invece quest’ultimo a vedersi di regola assegnato l’esercizio esclusivo della rappresentanza genitoriale. Esercizio esclusivo non sta comunque a significare totale autonomia, in quanto all’affidatario spetterà di doversi comunque attenere alle disposizioni dettate dal giudice; inoltre le decisioni su questioni di maggiore interesse per i figli, continueranno a dovere essere adottate da entrambi i genitori in comune accordo.